Art. 28
LEGGE 26 gennaio 2026, n. 9
In vigore dal 11 feb 2026
Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di competenze della Marina militare e compiti del Corpo della Guardia di finanza
1. All'articolo 111, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) la regolamentazione tecnica della navigazione subacquea militare e, nel rispetto delle direttive in materia di politiche della dimensione subacquea del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, dei titoli abilitanti alla conduzione o al controllo di mezzi subacquei militari con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto;
d-ter) la protezione dell'infrastruttura subacquea nazionale mediante uso della forza, nel rispetto della normativa vigente e in caso di violazione dei limiti posti dalla legge alla navigazione subacquea. A tale fine, ferme restando le competenze del Corpo della Guardia di finanza ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la Marina militare può ordinare ed eseguire l'ingaggio, la disabilitazione, la distruzione, il sequestro o il dirottamento in un porto dello Stato di qualsiasi mezzo intento alla distruzione, al danneggiamento o alla manomissione di condutture e cavi sottomarini che approdano nel territorio nazionale o sono di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente;
d-quater) il controllo nelle acque interne nazionali, nel mare territoriale nazionale e nella piattaforma continentale nazionale, per fini di difesa militare dello Stato e, per le medesime finalità, la prevenzione della navigazione subacquea non autorizzata;
d-quinquies) la cooperazione con le marine militari di Stati alleati o confinanti, nel rispetto delle direttive del Ministro della difesa, per la vigilanza delle infrastrutture subacquee».
2. All'articolo 111, comma 1-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «e dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'università e della ricerca e dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare». Il comma 1-bis dell'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal precedente periodo, si applica per l'adozione delle modifiche al decreto del Ministro della difesa adottato ai sensi del medesimo comma 1-bis a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Alle attività di cui alle lettere d-ter) e d-quater) del comma 1 dell'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotte dal comma 1 del presente articolo, concorre il Corpo della Guardia di finanza in relazione alle competenze ad esso attribuite a legislazione vigente.
Note all':
- Per il testo dell'articolo 111 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66 si vedano le note all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2026-01-26;9#art-28