Art. 29
LEGGE 26 gennaio 2026, n. 9
In vigore dal 11 feb 2026
Modifiche al codice della navigazione
1. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 69, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'avviso di cui al precedente periodo deve, in ogni caso, essere tempestivamente comunicato all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, quando il pericolo, il naufragio o altro sinistro riguardino un mezzo subacqueo»;
b) all'articolo 73, primo comma, dopo le parole: «fissando il termine per l'esecuzione» sono aggiunte le seguenti: «e dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee»;
c) all'articolo 501 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dal precedente periodo, la denuncia di identificazione del relitto è tempestivamente comunicata anche all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee»;
d) all'articolo 506, dopo le parole: «assume il ricupero» sono aggiunte le seguenti: «dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee»;
e) all'articolo 578, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Quando nel sinistro siano coinvolti mezzi subacquei con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto, gli esiti dell'inchiesta sommaria sono comunicati all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee»;
f) all'articolo 579, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Quando nel sinistro siano coinvolti mezzi subacquei con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto, all'inchiesta formale partecipa, in qualità di membro della commissione inquirente, un funzionario dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee».
Note all':
- Si riporta il testo degli articoli 69, 73, 501, 506, 578 e 579 del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante: «Codice della navigazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, come modificato dalla presente legge:
«Art. 69 (Soccorso a navi in pericolo e a naufraghi).
- L'autorità marittima, che abbia notizia di una nave in pericolo ovvero di un naufragio o di altro sinistro, deve immediatamente provvedere al soccorso, e, quando non abbia a disposizione nè possa procurarsi i mezzi necessari, deve darne avviso alle altre autorità che possano utilmente intervenire. L'avviso di cui al precedente periodo deve, in ogni caso, essere tempestivamente comunicato all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, quando il pericolo, il naufragio o altro sinistro riguardino un mezzo subacqueo.
Quando l'autorità marittima non può tempestivamente intervenire, i primi provvedimenti necessari sono presi dall'autorità comunale.».
«Art. 73 (Rimozione di navi e di aeromobili sommersi).
- Nel caso di sommersione di navi o di aeromobili nei porti, rade, canali, ovvero in località del mare territoriale nelle quali a giudizio dell'autorità marittima possa derivarne un pericolo o un intralcio per la navigazione, il capo del compartimento ordina al proprietario, nei modi stabiliti dal regolamento, di provvedere a proprie spese alla rimozione del relitto, fissando il termine per l'esecuzione e dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee.
Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine fissato, l'autorità provvede d'ufficio alla rimozione e alla vendita dei relitti per conto dello Stato. Per le navi di stazza lorda superiore a trecento tonnellate, se il ricavato dalla vendita non è sufficiente a coprire le spese, il proprietario è tenuto a corrispondere allo Stato la differenza.
Se il ricavato della vendita dei relitti supera le spese sostenute dallo Stato, sulla differenza concorrono i creditori privilegiati o ipotecari sulla nave.
Nei casi d'urgenza l'autorità può senz'altro provvedere d'ufficio, per conto e a spese del proprietario.
Tuttavia per le navi di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate, il proprietario è tenuto al pagamento delle spese di rimozione soltanto entro i limiti del valore dei relitti ricuperati.».
«Art. 501 (Assunzione del ricupero). - Salvo in ogni tempo il diritto dei proprietari di provvedervi direttamente, nel concorso di più persone che, avvalendosi di mezzi nautici, intendano assumere il ricupero di una nave o di un aeromobile naufragati o di altri relitti della navigazione, è preferito chi, avendo identificato il relitto, ne abbia fatto per primo denuncia all'autorità preposta alla navigazione marittima o interna, purchè entro l'anno dall'identificazione egli abbia iniziato le operazioni di ricupero senza successivamente sospenderle per un periodo superiore a un anno. Fermo quanto previsto dal precedente periodo la denuncia di identificazione del relitto è tempestivamente comunicata anche all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee.».
«Art. 506 (Intervento dell'autorità marittima). - Il capo del compartimento nelle cui acque il ricupero viene effettuato, quando abbia conoscenza di un delitto commesso dal ricuperatore sulle cose ricuperate o sui materiali impiegati, oltre a prendere i provvedimenti del caso, ove lo ritenga opportuno assume il ricupero dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee.».
«Art. 578 (Inchiesta sommaria). - Quando giunga notizia di un sinistro, l'autorità marittima o consolare deve procedere a sommarie indagini sulle cause e sulle circostanze del sinistro stesso, e prendere i provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione delle cose e degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti.
Competente è l'autorità del luogo di primo approdo della nave o dei naufraghi, o, se la nave è andata perduta e tutte le persone imbarcate sono perite, l'autorità del luogo nel quale si è avuta la prima notizia del fatto.
Nei luoghi ove non esistono autorità marittime, l'autorità doganale compie le prime indagini e prende i provvedimenti opportuni, dandone immediato avviso all'autorità marittima più vicina.
Quando nel sinistro siano coinvolti mezzi subacquei con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto, gli esiti dell'inchiesta sommaria sono comunicati all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee. Dei rilievi fatti, dei provvedimenti presi per conservare le tracce dell'avvenimento, nonchè delle indagini eseguite è compilato processo verbale, del quale l'autorità inquirente, se non è competente a disporre l'inchiesta formale, trasmette copia all'autorità, che di tale competenza è investita.».
«Art. 579 (Inchiesta formale). - L'inchiesta formale sulle cause e sulle responsabilità del sinistro è disposta dal direttore marittimo o dall'autorità consolare competenti, ad istanza degli interessati o delle associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere disposta d'ufficio se dal processo verbale di inchiesta sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto può essere avvenuto per dolo o per colpa.
Se l'autorità competente ritiene di non disporre d'ufficio l'inchiesta, fa di ciò dichiarazione motivata in calce al processo verbale di inchiesta sommaria, che trasmette al ministro per le comunicazioni.
L'inchiesta formale può essere disposta anche se il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera.
Quando nel sinistro siano coinvolti mezzi subacquei con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto, all'inchiesta formale partecipa, in qualità di membro della commissione inquirente, un funzionario dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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