Art. 30

LEGGE 26 gennaio 2026, n. 9

In vigore dal 11 feb 2026
Principio di specialità 1. Le disposizioni del codice della navigazione si applicano, in quanto compatibili, anche ai mezzi subacquei non militari idonei alla navigazione subacquea, con equipaggio, autonomi o a controllo remoto, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge.
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