Art. 34

LEGGE 26 gennaio 2026, n. 9

In vigore dal 11 feb 2026
Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione degli articoli da 4 a 8 e 10, è autorizzata la spesa di 8.671.449 euro per l'anno 2026, di cui fino ad un massimo di 2.000.000 di euro per oneri in conto capitale per l'informatica, di 6.531.449 euro per l'anno 2027 e di 6.458.508 euro annui a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all', comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Note all': Si riporta il testo del comma 200, dell', della legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 29 dicembre 2014: «200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
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