Art. 27

LEGGE 26 gennaio 2026, n. 9

In vigore dal 11 feb 2026
Imprese subacquee e iperbariche 1. Le imprese subacquee o iperbariche che svolgono attività subacquee e iperbariche in violazione delle regole tecniche di cui all' sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro. 2. I funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza provvedono all'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. L'autorità marittima è competente per l'irrogazione delle relative sanzioni ai sensi di quanto previsto dalla citata legge n. 689 del 1981. 3. Le sanzioni previste dal presente articolo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a più grave sanzione amministrativa. Note all': - Per i riferimenti alla legge 24 novembre 1981, n. 689 si vedano le note all'.
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