Traduzione di cortesia

Art. 13

Finanziamento

In vigore dal 30 lug 2025
Finanziamento 1. Le spese necessarie al funzionamento dell'Organizzazione sono coperte dalle seguenti risorse finanziarie a) Contributi degli Stati membri; b) Contribuzioni dei membri associati e dei membri affiliati; e c) donazioni, lasciti, sovvenzioni, doni e altre fonti di entrata approvate dal Consiglio su raccomandazione del Segretario Generale. 2. Ogni Stato membro versa un contributo all'Organizzazione e ogni membro associato e membro affiliato versa una quota su base annua, il cui importo è deciso conformemente all'.7 (g). L'aliquota contributiva è la stessa per ogni Stato membro. 3. I contributi degli Stati membri e le quote dei membri associati e affiliati sono dovuti e pagabili conformemente a quanto stabilito dal Regolamento finanziario. 4. Ogni Stato membro che sia in ritardo di due anni nel pagamento dei suoi contributi vedrà i suoi diritti di voto e l'eleggibilità al Consiglio revocati, previa notifica scritta del Segretario Generale, fino a quando i contributi arretrati non siano stati pagati in conformità con il Regolamento finanziario, a meno che l'Assemblea Generale rinunci a questa disposizione. 5. Una volta che il Consiglio ha approvato i rendiconti finanziari verificati dell'Organizzazione, questi vengono distribuiti a tutti gli Stati membri, ai membri associati e ai membri affiliati come parte del rapporto annuale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2025-07-18;107#art-tdc-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo