Traduzione di cortesia

Art. 15

Modifiche

In vigore dal 30 lug 2025
Modifiche 1. Ogni Stato membro può proporre un emendamento alla presente Convenzione per iscritto al Segretario Generale. 2. Il Segretario generale trasmette l'emendamento proposto a tutti gli Stati membri nelle lingue ufficiali almeno sei mesi prima del suo esame da parte dell'Assemblea generale. 3. L'emendamento proposto è adottato con un voto dell'Assemblea Generale. 4. Ogni emendamento adottato conformemente al paragrafo 3 è inviato dal Segretario generale al depositario. Quest'ultimo notifica a tutti gli Stati membri l'adozione dell'emendamento. 5. Un emendamento entra in vigore per tutti gli Stati membri sei mesi dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche scritte con le quali i due terzi degli Stati membri esprimono la loro accettazione, ad eccezione degli Stati membri che, prima dell'entrata in vigore della modifica, hanno notificato al depositario che l'emendamento entra in vigore per tale Stato membro solo dopo la successiva notifica con la quale esprimono la loro accettazione. 6. In deroga al paragrafo 5, l'Assemblea generale può decidere per consenso che un emendamento entri in vigore per tutti gli Stati membri sei mesi dopo il ricevimento da parte del depositario delle notifiche scritte con cui i due terzi degli Stati membri esprimono la loro accettazione. Se uno Stato membro, durante questo periodo di sei mesi, notifica il suo recesso dall'Organizzazione in ragione di un emendamento, il suo recesso ha effetto dalla data di entrata in vigore di tale emendamento, in deroga quanto previsto dall'. 7. Il depositario informa gli Stati membri e il Segretario generale dell'entrata in vigore dell'emendamento in questione, specificando la data della sua entrata in vigore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2025-07-18;107#art-tdc-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo