Traduzione di cortesia
Art. 10
Segretariato
In vigore dal 30 lug 2025
Segretariato
1. Il Segretariato permanente dell'Organizzazione è composto dal Segretario generale e dal personale necessario ai lavori dell'Organizzazione, nei limiti del bilancio approvato.
2. Il Segretario Generale ha un mandato di tre anni. Il segretario generale può essere rieletto, al massimo, per altri due mandati consecutivi di tre anni ciascuno.
3. Il Segretario Generale è responsabile della gestione quotidiana dell'Organizzazione, nel rispetto degli orientamenti forniti dall'Assemblea Generale o dal Consiglio.
4. Il Segretario Generale è responsabile della conclusione di accordi con Stati od organizzazioni internazionali che devono essere approvati dall'Assemblea Generale in conformità con l'.7m).
5. Il personale del Segretariato è nominato in conformità con lo Statuto del personale dal Segretario generale, alle condizioni e per svolgere le funzioni che il Segretario generale può decidere.
6. Il Segretariato:
a) È responsabile della tenuta degli archivi necessari all'efficace svolgimento del lavoro dell'Organizzazione e prepara, raccoglie e diffonde tutta la documentazione richiesta;
b) gestisce le finanze dell'Organizzazione sotto la direzione del Consiglio in conformità con il Regolamento Generale;
c) prepara le disposizioni finanziarie e i rendiconti finanziari;
d) tiene informati delle attività dell'Organizzazione gli Stati membri, i membri associati e affiliati e le altre organizzazioni;
e) organizza le riunioni dell'Assemblea Generale, del Consiglio, dei comitati e degli organi sussidiari e fornisce loro sostegno;
f) organizza le conferenze e i simposi approvati dal Consiglio e fornisce loro sostegno;
g) organizzare i seminari, i workshop e altri eventi e fornisce loro sostegno; e
h) svolge gli altri compiti che possono essergli assegnati ai sensi della presente Convenzione o del Regolamento generale dall'Assemblea generale o dal Consiglio.
7. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Segretario generale e il personale non chiedono nè ricevono istruzioni da alcun governo o altra fonte esterna all'Organizzazione. Si astengono da qualsiasi azione che possa avere ripercussioni sul loro status di funzionari internazionali responsabili unicamente nei confronti dell'Organizzazione. Ogni Stato membro si impegna, per parte sua, a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del segretario generale e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro responsabilità. Ogni Stato membro si impegna, da parte sua, a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario generale e del personale e a non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro responsabilità.
Storico versioni
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