Traduzione di cortesia
Art. 8
Consiglio
In vigore dal 30 lug 2025
Consiglio
1. Il Consiglio è l'organo esecutivo dell'Organizzazione ed è responsabile della direzione delle sue attività.
2. Il Consiglio è composto dal presidente, dal vicepresidente e dai rappresentanti di ventitrè altri Stati membri.
3. I membri del Consiglio sono eletti in occasione di uno scrutinio organizzato in occasione di ogni sessione regolare dell'Assemblea Generale, in conformità con il Regolamento Generale.
In linea di principio, i membri del Consiglio dovrebbero provenire da diverse parti del mondo per garantire che tutte le aree geografiche siano rappresentate.
4. Gli Stati membri sono preferibilmente rappresentati in seno al Consiglio da un delegato dell'autorità nazionale responsabile della regolamentazione, della fornitura, della manutenzione o del funzionamento degli ausili alla navigazione marittima per tale Stato membro.
5. Il quorum per le sessioni del Consiglio è di diciassette membri, di cui almeno uno deve essere il presidente o il vicepresidente.
6. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno.
7. Ogni Stato membro non rappresentato nel Consiglio può partecipare alle sue riunioni ma non potrà votare.
8. Il Consiglio:
a) Esercita le responsabilità che possono essergli delegate dall'Assemblea Generale;
b) coordina le attività dell'Organizzazione nel quadro della politica generale, della visione strategica e dello schema di bilancio deciso dall'Assemblea Generale;
c) esamina e approva i rendiconti finanziari, compreso il bilancio annuale;
d) decide sull'accessione allo status di membro affiliato;
e) convoca l'Assemblea Generale;
f) riferisce all'Assemblea generale sul lavoro dell'Organizzazione;
g) esamina i documenti che gli vengono presentati in conformità con il Regolamento Generale;
h) trasmette all'Assemblea Generale tutte le questioni sulle quali deve assumere una decisione;
i) approva le raccomandazioni, le linee guida, i manuali e gli altri documenti pertinenti;
j) approva le comunicazioni destinate ad altre organizzazioni;
k) nomina i presidenti e i vicepresidenti dei comitati e degli organi sussidiari, ed esamina e approva i loro programmi di lavoro;
l) decidere il luogo e l'anno delle conferenze e dei simposi dell'Organizzazione, come descritto nel Regolamento Generale; e
m) approva il regolamento del personale.
9. I membri del Consiglio possono, dopo averne informato il Presidente e il Segretario Generale, invitare membri affiliati a partecipare alle riunioni del Consiglio in qualità di consulenti tecnici, per fornire consigli e supporto su questioni operative e tecniche.
Storico versioni
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