Traduzione di cortesia
Art. 4
Funzioni
In vigore dal 30 lug 2025
Funzioni
Per raggiungere lo scopo e gli obiettivi di cui all', le funzioni dell'Organizzazione sono le seguenti:
a) sviluppare e diffondere norme, raccomandazioni, linee guida, manuali e altri documenti pertinenti a carattere non vincolante;
b) esaminare le norme, le raccomandazioni, le linee guida, i manuali e altri documenti pertinenti che possono essergli trasmessi dagli Stati membri, dai membri associati e dai membri affiliati, da qualsiasi organismo o agenzia specializzata delle Nazioni Unite o da qualsiasi altra organizzazione intergovernativa, e formulare raccomandazioni al loro riguardo;
c) stabilire meccanismi di consultazione e di scambio di informazioni riguardanti, tra l'altro, i recenti sviluppi e le attività degli Stati membri e dei membri associati e affiliati;
d) rafforzare la cooperazione internazionale incoraggiando gli Stati membri, i membri associati e i membri affiliati a mantenere strette relazioni di lavoro e a fornire assistenza reciproca;
e) facilitare la fornitura di assistenza, sia tecnica che organizzativa o di formazione, ai governi, ai servizi e alle altre organizzazioni che la richiedono nel campo degli ausili alla navigazione marittima;
f) organizzare conferenze, simposi, seminari, workshop e altri eventi; e
g) attivare i contatti e cooperare con le organizzazioni internazionali pertinenti ed altre organizzazioni internazionali interessate, proponendo consulenze specialistiche, se del caso.
Storico versioni
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