Traduzione di cortesia

Art. 1

Istituzione

In vigore dal 30 lug 2025
Traduzione di cortesia Convenzione che istituisce l'Organizzazione Internazionale per gli ausili alla navigazione marittima Preambolo Gli Stati parte della presente convenzione: Ricordando che l'Associazione Internazionale delle Autorità dei Fari è stata fondata il 1° luglio 1957 ed è stata rinominata Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi nel 1998; Riconoscendo il ruolo svolto dall'Associazione Internazionale dei Segnalamenti Marittimi nel continuo miglioramento e nell'armonizzazione degli ausili alla navigazione marittima al fine di garantire una circolazione sicura, economica ed efficiente delle navi a beneficio della comunità marittima e della protezione dell'ambiente; Considerando le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, e successive modifiche; e Considerando inoltre che il coordinamento nello sviluppo, miglioramento e armonizzazione degli ausili alla navigazione marittima a beneficio della comunità marittima e della protezione dell'ambiente è più efficacemente realizzata dalle organizzazioni internazionali; Hanno convenuto quanto segue: Istituzione 1. L'Organizzazione Internazionale per gli Ausili alla Navigazione Marina (in seguito denominata «L'Organizzazione») è costituita come organizzazione intergovernativa di diritto internazionale. 2. L'Organizzazione un carattere consultivo e tecnico. 3. La sede dell'Organizzazione è in Francia, salvo diversa decisione dell'Assemblea generale. 4. Il funzionamento dell'Organizzazione è esposto in dettaglio nel suo Regolamento generale, che è soggetto alle disposizioni della presente Convenzione ma non ne costituisce parte integrante. In caso di discrepanza tra la presente Convenzione e il Regolamento Generale, o qualsiasi altro documento di base che disciplini il governo dell'Organizzazione, prevale la presente Convenzione.
Storico versioni

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