Traduzione di cortesia

Art. 11

Voto

In vigore dal 30 lug 2025
Voto 1. Ogni sforzo è fatto per assicurare che l'Assemblea Generale e il Consiglio adottino le decisioni per consenso tra gli Stati membri. 2. Quando le decisioni dell'Assemblea generale o del Consiglio non possono essere adottate per consenso, sono adottate a maggioranza dei due terzi degli Stati membri presenti e votanti in occasione di uno scrutinio a carattere segreto. 3. Solo gli Stati membri hanno diritto di voto. Ogni Stato membro dispone di un voto, tranne nelle circostanze di cui all'.4. 4. L'elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario generale avverrà a scrutinio segreto e saranno eletti a maggioranza semplice degli Stati membri presenti e votanti, conformemente con il Regolamento generale. 5. L'elezione del Consiglio si svolge a scrutinio segreto e i seggi sono assegnati ai candidati che ottengono il maggior numero di voti espressi dagli Stati membri presenti e votanti, conformemente con il Regolamento generale.
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Voto (Art. 11 Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021.) — Testo vigente | Portale Normativo