Traduzione di cortesia
Art. 14
Personalità giuridica, privilegi e immunità
In vigore dal 30 lug 2025
Personalità giuridica, privilegi e immunità
1. L'Organizzazione ha personalità giuridica internazionale e ha potere:
a) Di stipulare contratti e accordi con governi, organizzazioni e altre entità;
b) Di acquisire e alienare beni immobili e mobili e personali; e
c) Di intraprendere un'azione legale.
2. L'Organizzazione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Stati membri, dei privilegi e delle immunità necessari all'esercizio delle sue funzioni e alla realizzazione del suo scopo e dei suoi obiettivi, nei limiti previsti da un accordo concluso con lo Stato membro interessato.
3. Nessuno Stato membro, membro associato o membro affiliato è responsabile, a motivo del suo status o della sua appartenenza all'Organizzazione, degli atti, omissioni o obblighi dell'Organizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2025-07-18;107#art-tdc-14