Traduzione di cortesia

Art. 14

Personalità giuridica, privilegi e immunità

In vigore dal 30 lug 2025
Personalità giuridica, privilegi e immunità 1. L'Organizzazione ha personalità giuridica internazionale e ha potere: a) Di stipulare contratti e accordi con governi, organizzazioni e altre entità; b) Di acquisire e alienare beni immobili e mobili e personali; e c) Di intraprendere un'azione legale. 2. L'Organizzazione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Stati membri, dei privilegi e delle immunità necessari all'esercizio delle sue funzioni e alla realizzazione del suo scopo e dei suoi obiettivi, nei limiti previsti da un accordo concluso con lo Stato membro interessato. 3. Nessuno Stato membro, membro associato o membro affiliato è responsabile, a motivo del suo status o della sua appartenenza all'Organizzazione, degli atti, omissioni o obblighi dell'Organizzazione.
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Personalità giuridica, privilegi e immunità (Art. 14 Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021.) — Testo vigente | Portale Normativo