Traduzione di cortesia
Art. 13
13 / 22Finanziamento
In vigore dal 30 lug 2025
Finanziamento
1. Le spese necessarie al funzionamento dell'Organizzazione sono coperte dalle seguenti risorse finanziarie
a) Contributi degli Stati membri;
b) Contribuzioni dei membri associati e dei membri affiliati; e
c) donazioni, lasciti, sovvenzioni, doni e altre fonti di entrata approvate dal Consiglio su raccomandazione del Segretario Generale.
2. Ogni Stato membro versa un contributo all'Organizzazione e ogni membro associato e membro affiliato versa una quota su base annua, il cui importo è deciso conformemente all'.7 (g).
L'aliquota contributiva è la stessa per ogni Stato membro.
3. I contributi degli Stati membri e le quote dei membri associati e affiliati sono dovuti e pagabili conformemente a quanto stabilito dal Regolamento finanziario.
4. Ogni Stato membro che sia in ritardo di due anni nel pagamento dei suoi contributi vedrà i suoi diritti di voto e l'eleggibilità al Consiglio revocati, previa notifica scritta del Segretario Generale, fino a quando i contributi arretrati non siano stati pagati in conformità con il Regolamento finanziario, a meno che l'Assemblea Generale rinunci a questa disposizione.
5. Una volta che il Consiglio ha approvato i rendiconti finanziari verificati dell'Organizzazione, questi vengono distribuiti a tutti gli Stati membri, ai membri associati e ai membri affiliati come parte del rapporto annuale.
Storico versioni
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