Art. 13 · Finanziamento
Traduzione di cortesia

Art. 13

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Finanziamento

In vigore dal 30 lug 2025
Finanziamento 1. Le spese necessarie al funzionamento dell'Organizzazione sono coperte dalle seguenti risorse finanziarie a) Contributi degli Stati membri; b) Contribuzioni dei membri associati e dei membri affiliati; e c) donazioni, lasciti, sovvenzioni, doni e altre fonti di entrata approvate dal Consiglio su raccomandazione del Segretario Generale. 2. Ogni Stato membro versa un contributo all'Organizzazione e ogni membro associato e membro affiliato versa una quota su base annua, il cui importo è deciso conformemente all'.7 (g). L'aliquota contributiva è la stessa per ogni Stato membro. 3. I contributi degli Stati membri e le quote dei membri associati e affiliati sono dovuti e pagabili conformemente a quanto stabilito dal Regolamento finanziario. 4. Ogni Stato membro che sia in ritardo di due anni nel pagamento dei suoi contributi vedrà i suoi diritti di voto e l'eleggibilità al Consiglio revocati, previa notifica scritta del Segretario Generale, fino a quando i contributi arretrati non siano stati pagati in conformità con il Regolamento finanziario, a meno che l'Assemblea Generale rinunci a questa disposizione. 5. Una volta che il Consiglio ha approvato i rendiconti finanziari verificati dell'Organizzazione, questi vengono distribuiti a tutti gli Stati membri, ai membri associati e ai membri affiliati come parte del rapporto annuale.
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