Allegato
Art. 8
IMMUNITÀ DEL TUB
In vigore dal 5 dic 2024
IMMUNITÀ DEL TUB
1. L'Italia concede al TUB e alle Proprietà del TUB, ovunque ubicate, le immunità da procedimenti legali e da provvedimenti di coercizione amministrativa o giudiziaria, come previste dall' del Protocollo.
2. Le suddette immunità si estendono ai mezzi di trasporto che il TUB utilizza nelle sue attività ufficiali, compresi quelli che il medesimo noleggia o prende in prestito a tale fine.
3. Il TUB adotta tutte le misure necessarie per assicurare che i mezzi di trasporto utilizzati nelle sue attività ufficiali possano essere identificati.
4. Il TUB stipula un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi, al fine di risarcire i danni causati da veicoli a motore ad esso appartenenti o utilizzati per suo conto.
Storico versioni
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