Allegato
Art. 7
COMUNICAZIONI
In vigore dal 5 dic 2024
COMUNICAZIONI
1. Tutte le comunicazioni dirette ai Locali o al Personale del TUB presente presso i Locali e tutte le comunicazioni verso l'esterno in partenza dai Locali, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma siano trasmesse, non sono soggette a censura o ad alcuna altra forma di intercettazione o interferenza. Tale esenzione si estende, tra l'altro, a pubblicazioni, registrazioni di computer, fotogrammi e immagini cinematografiche, pellicole e registrazioni sonore.
2. Il TUB ha il diritto di utilizzare i codici e di inviare e ricevere comunicazioni ufficiali tramite corriere o sacchetti sigillati che godono degli stessi privilegi e immunità dei corrieri e delle valigie diplomatiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2024-11-18;183#art-a-7