Allegato

Art. 4

SOSTEGNO GENERALE

In vigore dal 5 dic 2024
SOSTEGNO GENERALE 1. L'Italia consegna i Locali al TUB in condizione di ospitare la divisione. 2. L'Italia si adopera per fare in modo che siano fomiti al TUB i servizi di pubblica utilità necessari per il corretto funzionamento della divisione, compresi elettricità, acqua, gas, comunicazioni postali e telefoniche, raccolta di rifiuti e protezione antincendio, a condizioni altrettanto favorevoli rispetto a quelle concesse alle amministrazioni statali italiane. In caso di interruzione o rischio di interruzione di tali servizi, l'Italia adotta tutte le misure necessarie per garantire che le attività del TUB non subiscano conseguenze negative. 3. L'Italia adotta tutte le misure idonee a garantire al TUB l'accesso più ampio possibile alla rete Internet e ad altri canali di comunicazione, a condizioni altrettanto favorevoli rispetto a quelle garantite alle amministrazioni statali italiane e alle rappresentanze diplomatiche straniere. L'Italia si impegna a rispettare pienamente e ad assicurare la compatibilità di queste misure con i principi e le norme sul trattamento dei dati personali stabiliti nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché nelle Linee Guida per la tutela dei dati personali nel Tribunale Unificato dei Brevetti. 4. Il TUB ha il diritto di installare e di gestire sistemi di telecomunicazione nei Locali. L'Italia provvede al rilascio tempestivo delle autorizzazioni necessarie al TUB per l'installazione e l'esercizio di antenne fisse e mobili e qualsiasi altra apparecchiatura relativa alle comunicazioni radio satellitari. 5. I lavori di manutenzione dei Locali e le relative spese, compresi gli interventi di prevenzione e riparazione di danni strutturali e di ristrutturazioni dei Locali che possono essere necessarie, sono a carico dell'Italia. 6. Fermo restando quanto previsto in questo Accordo, le Amministrazioni italiane competenti e il TUB possono stipulare intese supplementari per la migliore applicazione del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2024-11-18;183#art-a-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo