Allegato
Art. 3
PERSONALITÀ GIURIDICA
In vigore dal 5 dic 2024
PERSONALITÀ GIURIDICA
1. L'Italia riconosce la personalità giuridica del TUB, come prevista dall' dell'Accordo istitutivo e, in particolare, la sua capacità di:
a) stipulare contratti;
b) acquisire e cedere beni mobili ed immobili;
c) stare in giudizio.
2. Per le finalità del presente Accordo, il TUB è rappresentato dal Presidente della Corte d'Appello del TUB.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2024-11-18;183#art-a-3