Art. 3 · PERSONALITÀ GIURIDICA
Allegato

Art. 3

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PERSONALITÀ GIURIDICA

In vigore dal 5 dic 2024
PERSONALITÀ GIURIDICA 1. L'Italia riconosce la personalità giuridica del TUB, come prevista dall' dell'Accordo istitutivo e, in particolare, la sua capacità di: a) stipulare contratti; b) acquisire e cedere beni mobili ed immobili; c) stare in giudizio. 2. Per le finalità del presente Accordo, il TUB è rappresentato dal Presidente della Corte d'Appello del TUB.
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