Allegato
Art. 2
SEDE
In vigore dal 5 dic 2024
SEDE
1. L'Italia mette a disposizione del TUB, a titolo gratuito, quale sede permanente della sua divisione in Italia, i Locali la cui ubicazione e descrizione sono indicate nell'Allegato I.
2. Per agevolare l'applicazione del presente Accordo, il TUB notifica alle Autorità italiane competenti ogni occupazionetemporanea di Locali diversi da quelli di cui al paragrafo 1 per lo svolgimento di attività ufficiali del TUB.
3. I Locali non devono essere utilizzati in alcun modo che sia incompatibile con le funzioni istituzionali del TUB.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2024-11-18;183#art-a-2