Allegato
Art. 5
INVIOLABILITÀ DEI LOCALI E DEGLI ARCHIVI
In vigore dal 5 dic 2024
INVIOLABILITÀ DEI LOCALI E DEGLI ARCHIVI
1. I Locali sono inviolabili. Nessun ufficiale o funzionario italiano, o altra persona che eserciti alcuna forma di pubblica autorità all'interno dell'Italia può avere accesso ai Locali per compiervi alcun tipo di compito senza il consenso del Presidente della Corte di Primo Grado del TUB o di un giudice all'uopo delegato dal Presidente.
2. Il consenso ai fini del predetto accesso sarà presunto in caso di calamità naturale, incendio o altro tipo di emergenza che richieda un'azione immediata nell'interesse della sicurezza pubblica.
3. Le Autorità italiane competenti garantiscono il libero accesso ai Locali alle persone indicate all' del Protocollo.
4. L'inviolabilità conferita dall' del Protocollo si applica a tutti i registri, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i registri informatici, i fotogrammi, e le immagini cinematografiche, i film, le registrazioni sonore e qualsiasi altro materiale mediatico, ovunque essi siano, purchè appartenenti a o detenuti dal TUB nonché a tutte le informazioni contenute al loro interno.
Storico versioni
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