Allegato

Art. 11

VEICOLI

In vigore dal 5 dic 2024
ARTICOLO ll VEICOLI 1. Il TUB è esente dall'imposta sul valore aggiunto, da dazi doganali e da ogni altro diritto in relazione all'acquisto e all'importazione di due veicoli per uso ufficiale del TUB e dei relativi pezzi di ricambio. Il TUB è parimenti esente dalle tasse automobilistiche su tali veicoli, che saranno immatricolati con serie speciali. 2. I carburanti e lubrificanti per i predetti veicoli possono essere acquistati o importati in esenzione da dazi doganali e accise, entro i limiti dei contingenti stabiliti dalla normativa italiana per le Organizzazioni internazionali in Italia.
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VEICOLI (Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti, fatto a Roma il 26 gennaio 2024.) — Testo vigente | Portale Normativo