Art. 11 · VEICOLI
Allegato

Art. 11

11 / 20

VEICOLI

In vigore dal 5 dic 2024
ARTICOLO ll VEICOLI 1. Il TUB è esente dall'imposta sul valore aggiunto, da dazi doganali e da ogni altro diritto in relazione all'acquisto e all'importazione di due veicoli per uso ufficiale del TUB e dei relativi pezzi di ricambio. Il TUB è parimenti esente dalle tasse automobilistiche su tali veicoli, che saranno immatricolati con serie speciali. 2. I carburanti e lubrificanti per i predetti veicoli possono essere acquistati o importati in esenzione da dazi doganali e accise, entro i limiti dei contingenti stabiliti dalla normativa italiana per le Organizzazioni internazionali in Italia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2024-11-18;183#art-a-11