Allegato
Art. 11
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In vigore dal 5 dic 2024
ARTICOLO ll
VEICOLI
1. Il TUB è esente dall'imposta sul valore aggiunto, da dazi doganali e da ogni altro diritto in relazione all'acquisto e all'importazione di due veicoli per uso ufficiale del TUB e dei relativi pezzi di ricambio. Il TUB è parimenti esente dalle tasse automobilistiche su tali veicoli, che saranno immatricolati con serie speciali.
2. I carburanti e lubrificanti per i predetti veicoli possono essere acquistati o importati in esenzione da dazi doganali e accise, entro i limiti dei contingenti stabiliti dalla normativa italiana per le Organizzazioni internazionali in Italia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2024-11-18;183#art-a-11