Allegato
Art. 13
IMPIEGO DEI FAMILIARI
In vigore dal 5 dic 2024
ARTICOL0 13
IMPIEGO DEI FAMILIARI
1. Su richiesta, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dell'Italia può autorizzare i Familiari del Personale del TUB a svolgere attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia. I suddetti familiari e i loro datori di lavoro sono soggetti alla legislazione italiana applicabile in materia fiscale, di sicurezza sociale e di diritto del lavoro.
2. Se un Familiare desidera intraprendere una nuova attività di lavoro o riavviare un'attività già terminata, una nuova richiesta di autorizzazione è richiesta ai sensi del presente Articolo.
3. Privilegi e immunità non sì applicano alle attività di lavoro autorizzate ai sensi del presente Articolo.
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Prourn:nir:stato:legge:2024-11-18;183#art-a-13