Accordo›Titolo IV
Art. 13
Investimenti
In vigore dal 20 apr 2024
Le parti possono incoraggiare lo sviluppo di un contesto stabile e attraente per gli investimenti reciproci mediante un dialogo regolare volto a rafforzare la comprensione e la cooperazione in materia di investimenti, a ricercare i meccanismi amministrativi per agevolare i flussi di investimenti e a promuovere norme stabili, trasparenti, aperte e non discriminatorie per gli investitori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2024-04-08;53#art-a-13