Accordo›Titolo IV
Art. 16
Protezione della proprietà intellettuale
In vigore dal 20 apr 2024
Le parti considerano rilevanti i diritti di proprietà intellettuale, riconoscendone l'importanza crescente per la creazione di prodotti, servizi e tecnologie innovativi nei rispettivi paesi e convengono di continuare a collaborare e a scambiarsi informazioni non riservate in merito ad attività e progetti definiti di comune accordo, con l'obiettivo di promuovere, proteggere e far rispettare tali diritti, anche attraverso un'applicazione efficace ed efficiente a livello doganale.
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Ai fini del presente articolo, l'espressione "diritti di proprietà intellettuale" comprende:
a) tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio che figura nell'allegato1C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, fatto a Marrakech il 15 aprile 1994, in particolare:
i) diritto d'autore e diritti connessi;
ii) brevetti;
iii) marchi;
iv) disegni industriali;
v) topografie di prodotti a semiconduttori;
vi) indicazioni geografiche;
vii) protezione di informazioni segrete;
b) privative per ritrovati vegetali.
Ai fini del presente accordo, i "brevetti" comprendono, in relazione all'Unione, i diritti derivanti da certificati protettivi complementari
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