Accordo›Titolo IV
Art. 10
Questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS)
In vigore dal 20 apr 2024
Le parti possono discutere e scambiarsi informazioni sulle rispettive legislazioni e procedure di certificazione e di controllo, segnatamente nel quadro dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, contenuto nell'allegato 1A dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, fatto a Marrakech il 15 aprile 1994.
La cooperazione può riguardare:
a) l'esame dei problemi sanitari e fitosanitari bilaterali sollevati da una delle parti;
b) lo scambio di informazioni su questioni sanitarie e fitosanitarie;
c) la promozione dell'impiego delle norme internazionali, ove esistenti;
d) l'istituzione di un meccanismo di dialogo sulle migliori pratiche in materia di norme, procedure di prova e di certificazione, e la valutazione delle norme regionali o nazionali al fine di stabilirne l'equivalenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2024-04-08;53#art-a-10