Accordo›Titolo IV
Art. 15
Servizi
In vigore dal 20 apr 2024
Le parti possono avviare un dialogo regolare volto, in particolare, allo scambio di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso ai mercati dell'altra parte e alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonché all'espansione degli scambi di servizi tra le due regioni e sui mercati dei paesi terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2024-04-08;53#art-a-15