AccordoTitolo IV

Art. 15

Servizi

In vigore dal 20 apr 2024
Le parti possono avviare un dialogo regolare volto, in particolare, allo scambio di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso ai mercati dell'altra parte e alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonché all'espansione degli scambi di servizi tra le due regioni e sui mercati dei paesi terzi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2024-04-08;53#art-a-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo