Accordo›Titolo V
Art. 18
Protezione dei dati
In vigore dal 20 apr 2024
1. Le parti convengono di istituire un dialogo per migliorare la protezione dei dati personali facendo riferimento ai principi e alle migliori pratiche internazionali, come quelli contenuti negli orientamenti ONU per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali (risoluzione n. 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990).
2. La cooperazione in materia di protezione dei dati personali può riguardare, tra l'altro, lo scambio di informazioni e di competenze.
Storico versioni
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