Art. 13 · Investimenti
AccordoTitolo IV

Art. 13

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Investimenti

In vigore dal 20 apr 2024
Le parti possono incoraggiare lo sviluppo di un contesto stabile e attraente per gli investimenti reciproci mediante un dialogo regolare volto a rafforzare la comprensione e la cooperazione in materia di investimenti, a ricercare i meccanismi amministrativi per agevolare i flussi di investimenti e a promuovere norme stabili, trasparenti, aperte e non discriminatorie per gli investitori.
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