Accordo›Titolo V
Art. 17
Stato di diritto e cooperazione giudiziaria
In vigore dal 20 apr 2024
1. Nella loro cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, le parti attribuiscono particolare importanza alla promozione dello stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli per quanto riguarda, in particolare, l'applicazione della legge e l'amministrazione della giustizia.
2. La cooperazione tra le parti comprende anche reciproci scambi di informazioni sui sistemi giuridici e sulla legislazione.
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