AccordoTitolo II

Art. 12

Cooperazione industriale

In vigore dal 22 dic 2023
. Cooperazione industriale 1. Le parti si adoperano per rafforzare la cooperazione industriale, in particolare attraverso: i) lo sviluppo di legami commerciali tra i fabbricanti del settore aeronautico di entrambe le parti; ii) la promozione e lo sviluppo di progetti comuni allo scopo di raggiungere uno sviluppo sostenibile del settore del trasporto aereo, comprese le infrastrutture; iii) la cooperazione tecnica per l'attuazione di norme UE; iv) la promozione di opportunità per fabbricanti e progettisti del settore aeronautico; e v) la promozione di investimenti nell'ambito del presente accordo. 2. Il presente accordo non pregiudica le norme tecniche e industriali esistenti in Ucraina per la fabbricazione di aeromobili e dei loro componenti che non sono contemplati dall'allegato I del presente accordo. 3. Spetta al comitato misto monitorare e facilitare la cooperazione industriale.
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