Accordo›Titolo II
Art. 12
12 / 40Cooperazione industriale
In vigore dal 22 dic 2023
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Cooperazione industriale
1. Le parti si adoperano per rafforzare la cooperazione industriale, in particolare attraverso:
i) lo sviluppo di legami commerciali tra i fabbricanti del settore aeronautico di entrambe le parti;
ii) la promozione e lo sviluppo di progetti comuni allo scopo di raggiungere uno sviluppo sostenibile del settore del trasporto aereo, comprese le infrastrutture;
iii) la cooperazione tecnica per l'attuazione di norme UE;
iv) la promozione di opportunità per fabbricanti e progettisti del settore aeronautico; e
v) la promozione di investimenti nell'ambito del presente accordo.
2. Il presente accordo non pregiudica le norme tecniche e industriali esistenti in Ucraina per la fabbricazione di aeromobili e dei loro componenti che non sono contemplati dall'allegato I del presente accordo.
3. Spetta al comitato misto monitorare e facilitare la cooperazione industriale.
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