Accordo›Titolo II
Art. 11
Tutela dei consumatori
In vigore dal 22 dic 2023
.
Tutela dei consumatori
1. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo, le parti agiscono in conformità delle rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relative alla tutela dell'ambiente specificati nell'allegato I, parte F, del presente accordo.
2. L'Ucraina incorpora nella propria legislazione e applica effettivamente i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformità delle disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo.
3. Le parti cooperano per assicurare l'effettiva attuazione da parte dell'Ucraina della propria normativa adottata con l'obiettivo di inserire i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Le parti cooperano altresì al fine di garantire la tutela dei diritti dei consumatori derivanti dal presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2023-12-07;199#art-a-11