AccordoTitolo II

Art. 8

Sicurezza del trasporto aereo (Security)

In vigore dal 22 dic 2023
. Sicurezza del trasporto aereo (Security) 1. L'Ucraina deve incorporare nella propria legislazione e applica effettivamente le disposizioni contenute nella Conferenza europea dell'aviazione civile (ECAC), documento 30, parte II, in conformità delle disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo. Nel quadro delle valutazioni di cui all', paragrafo 2, del presente accordo, gli ispettori della Commissione europea possono partecipare in qualità di osservatori alle ispezioni effettuate dalle autorità competenti ucraine in aeroporti situati nel territorio dell'Ucraina, secondo un meccanismo concordato dalle due parti. Il presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi dell'Ucraina e degli Stati membri dell'Unione europea a norma dell'allegato 17 della Convenzione. 2. Essendo le garanzie di protezione degli aeromobili civili, dei loro passeggeri e dei loro equipaggi un presupposto indispensabile del funzionamento dei servizi aerei internazionali, le parti riaffermano il reciproco obbligo di tutelare la sicurezza dell'aviazione civile nei confronti di atti di interferenza illecita, in particolare gli obblighi nel quadro della Convenzione, della Convenzione sui reati e taluni altri atti commessi a bordo degli aeromobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963, della Convenzione per la soppressione del sequestro illegale di aeromobili, firmata a L'Aia il 16 dicembre 1970, della Convenzione per la soppressione degli atti illeciti commessi contro la sicurezza dell'aviazione civile, firmata a Montreal il 23 settembre 1971, della Convenzione per la soppressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti impiegati dall'aviazione civile internazionale, firmata a Montreal il 24 febbraio 1988 e della Convenzione sul contrassegno degli esplosivi plastici e in fogli ai fini del rilevamento, firmata a Montreal il 1° marzo 1991, se e in quanto entrambe le parti sono parti di tali convenzioni nonché di tutte le altre convenzioni e protocolli relativi alla sicurezza dell'aviazione civile di cui sono firmatarie entrambe le parti. 3. Le parti contraenti si forniscono reciprocamente, su richiesta, tutta l'assistenza necessaria per prevenire atti di sequestro illecito di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri e dei loro equipaggi, degli aeroporti e degli impianti e servizi di navigazione aerea, così come qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell'aviazione civile. 4. Nelle reciproche relazioni le parti agiscono in conformità delle norme per la sicurezza dell'aviazione e, se e in quanto da loro applicate, delle pratiche raccomandate stabilite dall'ICAO e allegate alla Convenzione, se e in quanto tali misure di sicurezza sono applicabili alle parti. Entrambe le parti richiedono che gli operatori di aeromobili iscritti nel loro registro, gli operatori di aeromobili che hanno la sede di attività principale o la residenza permanente nel loro territorio e gli operatori di aeroporti situati sul loro territorio, agiscano in conformità delle suddette disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione civile. 5. Entrambe le parti dispongono affinché, nei rispettivi territori, vengano prese misure efficaci per proteggere l'aviazione civile contro atti di interferenza illecita, tra cui, a titolo esemplificativo, controlli dei passeggeri e dei bagagli a mano, controlli dei bagagli da stiva, controlli di sicurezza delle merci e della posta prima dell'imbarco o del caricamento sull'aeromobile e controlli di sicurezza sulle forniture per l'aeromobile e per l'aeroporto e controllo dell'accesso nonché controllo tramite screening di persone diverse dai passeggeri all'ingresso nelle aree sterili. Tali misure devono essere adeguate, se necessario, per far fronte alle vulnerabilità e minacce nel settore dell'aviazione civile. Ciascuna parte conviene che i propri vettori aerei possano essere tenuti a osservare le disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione civile, di cui al paragrafo 4 del presente articolo previste dall'altra parte, all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio dell'altra parte. 6. Ciascuna parte prende inoltre favorevolmente in considerazione qualsiasi richiesta proveniente dall'altra parte di adottare ragionevoli misure speciali di sicurezza per far fronte a una minaccia specifica. Tranne quando ciò non sia ragionevolmente possibile in una situazione di emergenza, ciascuna parte informa preventivamente l'altra parte delle eventuali misure speciali di sicurezza che intende adottare e che potrebbero avere un impatto operativo o finanziario significativo sui servizi di trasporto aereo forniti nell'ambito del presente accordo. Ciascuna parte può richiedere la convocazione del comitato misto per discutere tali misure di sicurezza, come previsto all' del presente accordo. 7. Quando si verifica un sequestro illegale di un aeromobile o una minaccia di sequestro o altri atti illeciti nei confronti della sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio, dell'aeromobile, degli aeroporti o delle installazioni di aeronavigazione, le parti si assistono reciprocamente agevolando le comunicazioni e l'adozione di provvedimenti appropriati finalizzati a porre rapidamente termine in condizioni di sicurezza a tale incidente o minaccia di incidente. 8. Ciascuna parte adotta tutte le misure che ritiene praticabili per garantire che un aeromobile oggetto di un sequestro illegale o di altri atti di interferenza illecita che si trova a terra sul suo territorio sia trattenuto sullo stesso, a meno che la sua partenza sia resa necessaria dall'imperativo assoluto di proteggere vite umane. Ogniqualvolta ciò sia possibile, tali misure sono adottate sulla base di consultazioni reciproche. 9. Se una parte ha ragionevoli motivi per ritenere che l'altra parte abbia disatteso le disposizioni in tema di sicurezza dell'aviazione civile previste dal presente articolo, tale parte richiede consultazioni immediate con l'altra parte. 10. Fatto salvo l' del presente accordo, se entro 15 giorni dalla data della richiesta non si perviene a un accordo soddisfacente la parte richiedente è legittimata a negare, revocare, limitare o a imporre determinate condizioni all'autorizzazione all'esercizio di uno o più vettori aerei di tale altra parte. 11. In caso di minaccia immediata e straordinaria le parti possono prendere provvedimenti urgenti prima della scadenza del termine di 15 giorni. 12. Qualsiasi misura adottata in conformità dei paragrafi 10 o 11 del presente articolo è sospesa in seguito all'adempimento dell'altra parte al disposto del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2023-12-07;199#art-a-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo