AccordoTitolo III

Art. 19

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio o permesso tecnico

In vigore dal 22 dic 2023
. Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio o permesso tecnico 1. Le autorità competenti di ciascuna parte possono rifiutare, revocare, sospendere o limitare autorizzazioni di esercizio o permessi tecnici o sospendere o limitare in altro modo l'attività di un vettore aereo di un'altra parte qualora: a) per un vettore dell'Ucraina: i) il vettore aereo non abbia la propria sede principale di attività in Ucraina o non sia titolare di una licenza di esercizio valida in conformità della normativa vigente dell'Ucraina; ii) l'Ucraina non eserciti o mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore o l'autorità competente a questo scopo non sia chiaramente indicata; oppure iii) salvo diversamente disposto dall' del presente accordo, il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, o non sia effettivamente controllato dall'Ucraina e/o da suoi cittadini; b) per un vettore aereo dell'Unione europea: i) il vettore aereo non abbia la propria sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'UE a norma dei trattati UE o non disponga di una valida licenza di esercizio in conformità della normativa vigente dell'Unione europea; oppure ii) lo Stato membro competente dell'UE per il rilascio del certificato di operatore aereo non eserciti o non mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo o l'autorità competente non sia chiaramente indicata; oppure iii) salvo diversamente disposto dall' del presente accordo, il vettore non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, o non sia effettivamente controllato da uno o più Stati membri dell'UE e/o da loro cittadini o da altri Stati elencati nell'allegato V del presente accordo e/o da loro cittadini; c) il vettore aereo non abbia ottemperato alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all' del presente accordo; d) non siano osservate o fatte osservare le disposizioni degli del presente accordo; oppure e) una parte abbia accertato, in conformità dell', paragrafo 5, del presente accordo, che non sono soddisfatte le condizioni per un contesto concorrenziale. 2. Fatte salve le misure immediate che risultino indispensabili per impedire nuove violazioni delle disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere c) o d), del presente articolo, i diritti conferiti dal presente articolo sono esercitati solamente previa consultazione con le competenti autorità dell'altra parte. 3. Nessuna delle parti si avvale dei diritti a essa conferiti dal presente articolo per rifiutare, revocare, sospendere o limitare autorizzazioni di esercizio o permessi tecnici di uno o più vettori aerei di una parte con la motivazione che la proprietà della partecipazione di maggioranza e/o il controllo effettivo di detto vettore aereo sono detenuti da una o più parti dell'accordo ECAA o da loro cittadini, a condizione che detta parte o dette parti dell'accordo ECAA garantiscano la reciprocità di trattamento e applichino i termini e le condizioni dell'accordo ECAA.
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urn:nir:stato:legge:2023-12-07;199#art-a-19

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Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio o permesso tecnico (Art. 19 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021.) — Testo vigente | Portale Normativo