Accordo›Titolo III
Art. 20
Investimenti in vettori aerei
In vigore dal 22 dic 2023
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Investimenti in vettori aerei
1. Fatto salvo il rispetto degli del presente accordo, la proprietà della partecipazione di maggioranza o il controllo effettivo di un vettore aereo dell'Ucraina da parte di uno Stato membro dell'UE e/o dei suoi cittadini, o di un vettore aereo dell'Unione europea da parte dell'Ucraina e/o dei suoi cittadini, sono autorizzati sulla base di una decisione preventiva del comitato misto istituito dal presente accordo ai sensi dell'.
2. Tale decisione precisa le condizioni connesse alla gestione dei servizi concordati oggetto del presente accordo e dei servizi tra paesi terzi e le parti. L', paragrafo 8, del presente accordo non si applica a questo tipo di decisioni.
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Prourn:nir:stato:legge:2023-12-07;199#art-a-20