AccordoTitolo III

Art. 17

Autorizzazione di esercizio e permesso tecnico

In vigore dal 22 dic 2023
. Autorizzazione di esercizio e permesso tecnico Quando ricevono richieste di autorizzazione di esercizio o di permesso tecnico da un vettore aereo di una parte, che devono essere presentate nella forma e nelle modalità prescritte per le autorizzazioni operative o i permessi tecnici, le autorità competenti dell'altra parte concedono le appropriate autorizzazioni con il minimo ritardo procedurale, a condizione che: a) per un vettore dell'Ucraina: i) il vettore aereo abbia la propria sede principale di attività in Ucraina e sia titolare di una licenza di esercizio in conformità della legislazione vigente dell'Ucraina; ii) l'Ucraina eserciti e mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore e l'autorità competente a questo scopo sia chiaramente identificata; e iii) salvo diversamente disposto dall' del presente accordo, il vettore aereo appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, all'Ucraina e/o a suoi cittadini; b) per un vettore dell'Unione europea: i) il vettore aereo abbia la propria sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea a norma dei trattati UE e detenga una licenza di esercizio valida in conformità della normativa dell'Unione europea; ii) lo Stato membro dell'UE responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo eserciti e mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore e l'autorità competente a tal fine sia chiaramente identificata; e iii) salvo diversamente disposto dall' del presente accordo, il vettore appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, e sia effettivamente controllato da uno o più Stati membri dell'UE e/o da loro cittadini o da altri Stati elencati nell'allegato V del presente accordo e/o da loro cittadini; c) il vettore aereo ottemperi alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui all' del presente accordo; e d) siano osservate e fatte osservare le disposizioni di cui agli del presente accordo.
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Autorizzazione di esercizio e permesso tecnico (Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021.) — Testo vigente | Portale Normativo