Accordo›Titolo II
Art. 14
Aspetti sociali
In vigore dal 22 dic 2023
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Aspetti sociali
1. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo, le parti agiscono in conformità delle rispettive normative per quanto riguarda i requisiti e le norme relative agli aspetti sociali specificati nell'allegato I, parte E, del presente accordo.
2. L'Ucraina adotta le misure necessarie per incorporare nella propria normativa e applicare effettivamente i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformità delle disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo.
3. Le parti cooperano per assicurare l'effettiva attuazione da parte dell'Ucraina della propria normativa adottata con l'obiettivo di inserire i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
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