AccordoTitolo II

Art. 7

Sicurezza del trasporto aereo (Safety)

In vigore dal 22 dic 2023
. Sicurezza del trasporto aereo (Safety) 1. Ferme restando le disposizioni transitorie di cui all'allegato III del presente accordo, le parti agiscono in conformità delle rispettive normative che fissano requisiti e norme in materia di sicurezza aerea specificati nell'allegato I, parte C, del presente accordo, alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Pur continuando a svolgere funzioni e compiti dello Stato in materia di progettazione, fabbricazione, registrazione e dell'operatore, come previsto dalla Convenzione, l'Ucraina deve inserire nella propria legislazione e applicare effettivamente i criteri e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformità delle disposizioni transitorie stabilite nell'allegato III del presente accordo. 3. Le parti cooperano per garantire l'effettiva attuazione da parte dell'Ucraina della propria normativa adottata con l'obiettivo di inserire i requisiti e le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo. A questo fine, l'Ucraina deve essere coinvolta nel lavoro dell'AESA in qualità di osservatore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, come prevede l'allegato VI del presente accordo. 4. Per garantire il funzionamento di servizi concordati a norma delle dell', paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del presente accordo, ciascuna delle parti riconosce la validità dei certificati di aeronavigabilità, dei certificati di competenza e delle licenze rilasciate o convalidate dall'altra parte e ancora in vigore, a condizione che i requisiti relativi a tali certificati o licenze siano almeno equivalenti alle norme minime che possono essere stabilite a norma della Convenzione. 5. Il riconoscimento da parte degli Stati membri dell'UE di certificati rilasciati dall'Ucraina di cui all'allegato IV, sezione 1, del presente accordo è deciso in conformità delle disposizioni di cui all'allegato III del presente accordo. 6. Le parti cooperano per promuovere la convergenza dei sistemi di certificazione nelle aree dell'aeronavigabilità iniziale e continua. 7. Le parti garantiscono che gli aeromobili registrati presso una delle parti e di cui si sospetta la non conformità alle norme internazionali in materia di sicurezza aerea stabilite a norma della Convenzione, che atterrano in aeroporti aperti al traffico aereo internazionale nel territorio dell'altra parte, siano soggetti a ispezioni di rampa da parte delle competenti autorità di tale altra parte, sia a bordo dell'aeromobile che intorno a esso, dirette a controllare sia la validità dei documenti relativi all'aeromobile e all'equipaggio che le condizioni apparenti dell'aeromobile e delle sue apparecchiature. 8. Le parti procedono a uno scambio di informazioni, tra cui quelle relative a tutti i rilievi, individuati nel corso delle ispezioni di rampa eseguite in conformità del paragrafo 7 del presente articolo, mediante gli opportuni mezzi. 9. Le autorità competenti di una delle parti possono chiedere che si svolgano consultazioni con le autorità competenti dell'altra parte, in qualsiasi momento, in merito alle norme di sicurezza osservate dall'altra parte, incluse le aree diverse da quelli contemplate dagli atti di cui all'allegato I del presente accordo, o sui rilievi, individuati durante le ispezioni di rampa. Le consultazioni si tengono entro 30 giorni dalla richiesta. 10. Nessuna delle disposizioni del presente accordo deve essere interpretata come diretta a limitare la facoltà di una parte di adottare immediatamente tutte le misure idonee quando essa accerta che un aeromobile, un prodotto o un servizio può: a) non soddisfare le norme minime stabilite in conformità della Convenzione o dei requisiti e delle norme specificati nell'allegato I, parte C, del presente accordo, secondo il caso; b) dare adito a gravi preoccupazioni - a seguito di un'ispezione di cui al paragrafo 7 del presente articolo - in merito alla non conformità di un aeromobile o del funzionamento di un aeromobile alle norme minime stabilite in conformità della Convenzione o ai requisiti e alle norme specificate nell'allegato I, parte C, del presente accordo, secondo il caso; oppure c) dare adito a gravi preoccupazioni in merito all'assenza di un'effettiva manutenzione e gestione delle norme minime stabilite in conformità della Convenzione o delle norme e dei requisiti specificati nell'allegato I, parte C, del presente accordo, secondo il caso. 11. Nei casi in cui intervengono a norma del paragrafo 10 del presente articolo, le autorità competenti di una parte ne informano sollecitamente le autorità competenti dell'altra parte, giustificando la propria iniziativa. 12. Qualora le misure adottate in applicazione del paragrafo 10 del presente articolo non vengano revocate anche se sia venuta a mancare la base per la loro adozione, l'una o l'altra delle parti può adire il comitato misto. 13. Qualsiasi modifica alla normativa nazionale per quanto riguarda lo status delle autorità competenti dell'Ucraina o qualsiasi autorità competente degli Stati membri dell'UE è notificata tempestivamente dalla parte interessata alle altre parti.
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urn:nir:stato:legge:2023-12-07;199#art-a-7

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