Accordo›Titolo III
Art. 25
Fissazione delle tariffe
In vigore dal 22 dic 2023
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Fissazione delle tariffe
1. Le parti consentono ai vettori aerei di fissare liberamente i prezzi sulla base di una libera e corretta concorrenza.
2. Le parti non esigono che i prezzi siano depositati o notificati.
3. Se le autorità competenti di ciascuna delle parti dovessero ritenere che un qualsiasi prezzo non sia coerente con le considerazioni esposte nel presente articolo, ne danno comunicazione appropriata alle autorità competenti dell'altra parte in questione e possono chiedere consultazioni con tali autorità. Le consultazioni tra le autorità competenti possono riguardare questioni quali il carattere iniquo, irragionevole, discriminatorio o sovvenzionato dei prezzi. Tali consultazioni si tengono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2023-12-07;199#art-a-25