Accordo›Titolo IV
Art. 28
Interpretazione e attuazione
In vigore dal 22 dic 2023
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Interpretazione e attuazione
1. Le parti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi dello stesso.
2. Ciascuna parte è responsabile sul proprio territorio per la corretta attuazione del presente accordo. L'Ucraina è responsabile anche per l'attuazione della legislazione adottata con l'obiettivo di incorporare nel proprio sistema giuridico i requisiti e le norme contenuti negli atti dell'Unione europea relativi al trasporto aereo di cui all'allegato I del presente accordo.
3. Le parti si scambiano tutte le informazioni necessarie e si prestano tutta l'assistenza necessaria in relazione a indagini su eventuali infrazioni alle disposizioni del presente accordo condotte da una delle parti nell'ambito delle proprie competenze secondo quanto previsto nel presente accordo.
4. Quando le parti agiscono in virtù dei poteri loro conferiti dal presente accordo in questioni in cui l'altra parte abbia un interesse sostanziale e che riguardano le autorità o imprese dell'altra parte, le competenti autorità dell'altra parte devono essere adeguatamente informate e avere la possibilità di presentare osservazioni prima che sia adottata una decisione definitiva.
5. Laddove le disposizioni del presente accordo e degli atti di cui all'allegato I del presente accordo sono identiche nella sostanza alle norme corrispondenti dei trattati UE e agli atti adottati in applicazione di tali trattati, le disposizioni in parola sono interpretate, ai fini della loro attuazione e applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze e decisioni rispettivamente della Corte di giustizia dell'Unione europea, in appresso «la Corte di giustizia», e della Commissione europea.
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