AccordoTitolo IV

Art. 31

Misure di salvaguardia

In vigore dal 22 dic 2023
. Misure di salvaguardia 1. Fatti salvi gli del presente accordo e le valutazioni in materia di sicurezza di cui all'allegato III del presente accordo, una parte può adottare le opportune misure di salvaguardia se ritiene che l'altra Parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dal presente accordo. Le misure di salvaguardia sono limitate, per portata e durata, a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione o salvaguardare l'equilibrio del presente accordo. Sono ritenute prioritarie le misure che ostacolano nella minor misura possibile il funzionamento del presente accordo. 2. La parte che prospetta l'adozione di misure di salvaguardia lo comunica senza indugio alle altre parti tramite il comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie. 3. Le parti avviano immediatamente consultazioni in seno al comitato misto al fine di trovare una soluzione comunemente accettabile. 4. Fatti salvi gli del presente accordo, la parte interessata non può adottare alcuna misura di salvaguardia fino a che sia trascorso un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo, se la procedura di consultazione prevista dal paragrafo 3 del presente articolo non si è conclusa prima di tale scadenza. 5. La parte interessata notifica senza indugio le misure adottate al comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie. 6. Qualsiasi provvedimento adottato a norma del presente articolo è sospeso non appena la parte inadempiente ottempera alle disposizioni del presente accordo.
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