AccordoTitolo III

Art. 26

Contesto concorrenziale

In vigore dal 22 dic 2023
. Contesto concorrenziale 1. Nell'ambito del presente accordo, il titolo IV dell'accordo di associazione o qualsiasi accordo tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e l'Ucraina, si applica salvo nei casi in cui norme più specifiche sulla concorrenza e gli aiuti di Stato per il settore del trasporto aereo siano incluse nel presente accordo. 2. Le parti riconoscono che la creazione di un ambiente corretto e concorrenziale per la fornitura dei servizi aerei costituisce un obiettivo comune. Le parti riconoscono che le probabilità che i vettori aerei adottino pratiche genuinamente concorrenziali sono maggiori quando i vettori aerei operano su base interamente commerciale e non sono sovvenzionati. 3. Gli aiuti di Stato che falsano o minacciano di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o taluni prodotti o servizi dell'aviazione sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo nella misura in cui possono pregiudicare gli scambi tra le parti nel settore del trasporto aereo. 4. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, qualsiasi pratica contraria al presente articolo è valutata sulla base dei criteri che derivano dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza vigenti nell'Unione europea, in particolare quelle indicate nell'allegato VII del presente accordo. 5. Se una parte rileva che nel territorio dell'altra parte esistono condizioni, in particolare dovute a una sovvenzione, che potrebbero pregiudicare le possibilità di competere dei suoi vettori aerei in modo corretto e su un piede di parità, può trasmettere le proprie osservazioni all'altra parte. Può inoltre chiedere che si riunisca il comitato misto, come previsto all' del presente accordo. Entro 30 giorni dal ricevimento di una domanda in tal senso, iniziano le consultazioni. Qualora non venga raggiunto un accordo soddisfacente entro 30 giorni dall'inizio delle consultazioni, la parte che ne ha fatto richiesta può intervenire per rifiutare, trattenere, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni del vettore aereo o dei vettori aerei interessati, conformemente all' del presente accordo. 6. Le misure di cui al paragrafo 5 del presente articolo sono adeguate, proporzionate e limitate allo stretto necessario, per quanto riguarda la loro portata e la loro durata. Esse sono esclusivamente dirette al o ai vettori aerei che beneficiano di una sovvenzione o delle condizioni di cui al presente articolo, fatto salvo il diritto delle parti di adottare le misure di cui all' del presente accordo. 7. Ogni parte, previa notifica all'altra parte, può prendere contatto con gli organismi governativi responsabili nel territorio dell'altra parte, ivi comprese le amministrazioni a livello statale, regionale e locale, per discutere aspetti relativi al presente articolo. 8. Nessuna disposizione del presente accordo limita o pregiudica il potere delle autorità garanti della concorrenza delle parti a che tutte le questioni concernenti l'applicazione delle norme in materia di concorrenza, rientrino sotto la loro esclusiva competenza. Ogni iniziativa adottata ai sensi del presente articolo non pregiudica le azioni intraprese da tali autorità, che saranno pienamente indipendenti dalle azioni adottate ai sensi del presente articolo. 9. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari delle parti in materia di obblighi di servizio pubblico nei territori delle parti. 10. Le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.
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urn:nir:stato:legge:2023-12-07;199#art-a-26

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