Accordo›Sez. B
Art. 3.33
Esecuzione del lodo del collegio arbitrale
In vigore dal 13 ott 2023
.33
Esecuzione del lodo del collegio arbitrale
Ciascuna parte adotta le misure necessarie per dare esecuzione in buona fede al lodo del collegio arbitrale e si adopera per concordare il termine entro cui darvi esecuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2023-09-22;139#art-a-3-33