AccordoSez. B

Art. 3.30

Pronuncia pregiudiziale sull'urgenza

In vigore dal 13 ott 2023
.30 Pronuncia pregiudiziale sull'urgenza Su richiesta di una parte, entro 10 giorni dalla sua costituzione il collegio arbitrale può pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.
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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139#art-a-3-30

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Pronuncia pregiudiziale sull'urgenza (Art. 3.30 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo