Accordo›Sez. B
Art. 3.27
Mediazione
In vigore dal 13 ott 2023
.27
Mediazione
Ciascuna parte può chiedere all'altra parte di avviare una procedura di mediazione a norma dell'allegato 10 (Procedimento di mediazione per le controversie tra le parti) in relazione a qualsiasi misura che incida negativamente sugli investimenti tra le parti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2023-09-22;139#art-a-3-27