AccordoSez. B

Art. 3.28

Avvio del procedimento arbitrale

In vigore dal 13 ott 2023
.28 Avvio del procedimento arbitrale 1. Qualora una controversia non trovi soluzione nell'ambito delle consultazioni di cui all'.26 (Consultazioni), la parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale conformemente al disposto del presente articolo. 2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla parte convenuta e al comitato. La parte attrice indica nella richiesta le specifiche misure contestate e spiega, in modo abbastanza articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per i quali tali misure potrebbero costituire una violazione delle disposizioni di cui all'.25 (Ambito di applicazione).
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urn:nir:stato:legge:2023-09-22;139#art-a-3-28

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Avvio del procedimento arbitrale (Art. 3.28 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo