AccordoSez. B

Art. 3.29

Costituzione del collegio arbitrale

In vigore dal 13 ott 2023
.29 Costituzione del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri. 2. Entro cinque giorni dalla data in cui la parte convenuta riceve la richiesta di cui all'.28 (Avvio del procedimento arbitrale), paragrafo 1, le parti avviano consultazioni al fine di concordare la composizione del collegio. 3. Qualora, entro 10 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2, le parti non siano in grado di raggiungere un accordo per la nomina del presidente del collegio arbitrale, il presidente del comitato o il suo delegato, entro 20 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2, seleziona un arbitro che fungerà da presidente, sorteggiandolo tra quelli dell'elenco di cui all'.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1. 4. Qualora le parti non siano in grado di raggiungere un accordo sulla composizione del collegio entro 10 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2: a) ciascuna delle parti può designare un arbitro, che non può svolgere le funzioni di presidente, tra le persone che figurano nell'elenco stabilito a norma dell'.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2; e b) qualora una parte non scelga un arbitro a norma del paragrafo 4, lettera a), il presidente del comitato o il suo delegato estrae a sorte gli arbitri che restano da designare tra le persone proposte dalla parte in applicazione dell'.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, entro 20 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2. 5. Qualora l'elenco di cui all'.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, non sia ancora stato stabilito entro i termini fissati per i fini di cui al paragrafo 4: a) qualora entrambe le parti abbiano proposto un elenco di persone a norma dell'.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, ciascuna delle parti può scegliere un arbitro, che non può esercitare le funzioni di presidente, tra le persone proposte, entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2. Qualora una parte ometta di scegliere un arbitro, il presidente del comitato o il suo delegato sceglie tale arbitro estraendolo a sorte tra le persone proposte dalla parte che ha omesso di scegliere il proprio arbitro; oppure b) qualora soltanto una delle parti abbia proposto un elenco di persone a norma dell'.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 2, ciascuna parte può scegliere un arbitro, che non può esercitare le funzioni di presidente, tra le persone proposte, entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2. Qualora una parte ometta di scegliere un arbitro, il presidente del comitato o il suo delegato sceglie tale arbitro estraendolo a sorte tra le persone proposte. 6. Qualora l'elenco di cui all'.44 (Elenchi degli arbitri), paragrafo 1, non sia stato istituito entro il termine stabilito dal paragrafo 3, il presidente è scelto per sorteggio tra ex membri dell'organo di appello dell'OMC che non siano soggetti nè dell'una nè dell'altra parte. 7. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui è nominato l'ultimo dei tre arbitri. 8. La sostituzione degli arbitri può avvenire solo per le ragioni di cui alle regole da 18 a 25 dell'allegato 9 (Regole del procedimento arbitrale) e in conformità delle procedure ivi previste.
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