Accordo›Sez. B
Art. 3.32
Lodo del collegio arbitrale
In vigore dal 13 ott 2023
.32
Lodo del collegio arbitrale
1. Il collegio arbitrale notifica il lodo alle parti e al comitato entro 150 giorni dalla data della sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, ne dà notifica per iscritto alle parti e al comitato, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di emettere il proprio lodo. Il lodo arbitrale dovrebbe comunque essere emesso entro 180 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.
2. Nei casi urgenti il collegio arbitrale fa il possibile per emettere il proprio lodo entro 75 giorni dalla data della sua costituzione. Il lodo arbitrale dovrebbe comunque essere emesso entro 90 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.
Storico versioni
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