AccordoSez. B

Art. 3.32

Lodo del collegio arbitrale

In vigore dal 13 ott 2023
.32 Lodo del collegio arbitrale 1. Il collegio arbitrale notifica il lodo alle parti e al comitato entro 150 giorni dalla data della sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, ne dà notifica per iscritto alle parti e al comitato, indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di emettere il proprio lodo. Il lodo arbitrale dovrebbe comunque essere emesso entro 180 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. 2. Nei casi urgenti il collegio arbitrale fa il possibile per emettere il proprio lodo entro 75 giorni dalla data della sua costituzione. Il lodo arbitrale dovrebbe comunque essere emesso entro 90 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.
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Lodo del collegio arbitrale (Art. 3.32 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018.) — Testo vigente | Portale Normativo